Statuto - ANIOC - VERONA

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Statuto

STATUTO

Art. 1 - L´Associazione Nazionale Insigniti di Onorificenze Cavalleresche è organizzata in Delegazioni Regionali, Provinciali e Comunali, controllate dalla Segreteria Generale.
Art. 2 - Scopo dell´Associazione è di stabilire rapporti di fratellanza tra gli Insigniti di Onorificenze Cavalleresche d´Italia, tutelare il diritto ed il rispetto delle Istituzioni Cavalleresche, perpetuare la loro funzione morale e civile. In particolare:

A) Mantenere fra gli Insigniti il sentimento di Patria.
B) Rendere gli Insigniti esempio di virtù civiche.
C) L´affermazione a mezzo stampa, riunione o conferenze, dei principi di libertà, fratellanza onde sia mantenuta viva fra gli Insigniti e quindi in Italia e nel mondo la fede democratica.
D) Promuovere a mezzo stampa, riunione e conferenze, l´ideale Cavalleresco «La Cavalleria è simbolo di amicizia universale» al fine di riconoscere tutti gli uomini fratelli, nei doveri verso l´umanità e nei diritti che a tutti ed a ciascuno ne derivano.
E) Sviluppare il senso di ogni promozione umana.
F) Esplicare ogni altra attività che si ispiri sempre al conseguimento degli scopi suddetti.

Art. 3 - Nello svolgimento della Sua attività l´Associazione è assolutamente indipendente da qualsiasi partito politico.

Art. 4 - Il Labaro sociale è lo stendardo azzurro con la dicitura:
«Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche», la denominazione della Delegazione Provinciale o Comunale e con al centro il distintivo sociale.

Art. 5 - Possono essere Soci gli Insigniti degli Ordini Cavallereschi nazionali, esteri, pontifici, magistrali, dinastici, militari e indipendenti.

Art. 6 - 11 numero dei Soci è illimitato.

Art. 7 - Le domande dì ammissione a Socio con tutti i dati anagrafici devono essere controfirmate dal Socio presentatore e corredate dai dati richiesti.

Art. 8 - È dovere del Socio dì osservare lo Statuto ed il Regolamento, ritirare la tessera, versare le quote sociali, cooperare per il maggior decoro dell´Associazione.

Art. 9 - L´appartenenza all´Associazione si perde:
A) Per dimissioni presentate per iscritto e con decorrenza dalla data di accettazione.
B) Per espulsione con notificazione da farsi a mezzo raccomandata. L´espulsione può essere deliberata per morosità quando il Socio, invitato a farlo, non sia in regola con le quote sociali. L´espulsione può essere deliberata quando il Socio non si trovi nelle condizioni volute dall´Art. 5, o quando per motivi gravissimi si sia reso indegno di appartenere all´Associazione.

Art. 10 - Possono essere nominati Soci Onorari su proposta del Segretario Generale, coloro che abbiano reso importanti servigi alla Associazione o si siano segnalati per particolari benemerenze. Possono essere nominati Soci benemeriti con la stessa procedura coloro che abbiano contribuito all´incremento organizzativo degli Organi Associativi.
I Soci Onorari fanno parte di diritto della Presidenza Nazionale Onoraria.

Art. 11 - Gli iscritti ricevono:
A) Tessera di appartenenza.
B) Distintivo sociale.
C) Attestato di iscrizione.

Art. 12 - L´Associazione provvede allo svolgimento delle sue attività con:
A) L´importo delle quote di iscrizione;
B) l´importo delle tessere di riconoscimento e relative quote annuali;
C) il reddito della pubblicazione dei singoli Annuari degli Insigniti;
D) le quote suppletive volontarie che gli iscritti accettino di versare per provvedere a particolari attività affini ai postulati dell´Associazione;
E) le quote straordinarie di qualsiasi genere.

Art. 13 - L´anno sociale e quello finanziario dell´Associazione hanno inizio col primo Gennaio di ogni anno.

Art. 14 - Gli Organi periferici sono sottoposti a controllo e ad ispezione amministrativa dagli Ispettori con specifico mandato del Segretario Generale.

Art. 15 - Alla chiusura dell´esercizio finanziario gli organi periferici presentano al Segretario Generale il conto consuntivo dell´esercizio scaduto, il Segretario Generale compilato il conto consuntivo della Sede Centrale forma il consuntivo generale della Associazione.

Art. 16 - Il patrimonio dell´Associazione è costituito dalle quote di iscrizione previste dall´Art. 8 del presente regolamento e dagli altri beni comunque acquisiti.

Art. 17 - Il patrimonio sociale è amministrato dal Segretario Generale.
Il controllo amministrativo è dovuto a tre membri che funzioneranno in tale circostanza da sindaci.

Art. 18 - Il Segretario Generale stabilisce ad ogni principio d´anno quali aliquote della quota annua spettano alle singole Delegazioni e alla Segreteria Generale. L´acquisto della tessera sociale è indipendente dell´obbligo della quota annua di associazione. Le tessere sono rilasciate dalla Segreteria Generale. Sono ammesse le offerte volontarie straordinarie a favore delle Delegazioni oltre il costo della tessera e della quota annuale sociale.

ORDINAMENTO

Art. 19 - L´Associazione esplica le sue funzioni per mezzo di organi centrali e periferici.

Sono organi Centrali:
A) La Presidenza Nazionale Onoraria.
B) La Segreteria Generale.

Sono organi Periferici:
A) Le Delegazioni Regionali.
B) Le Delegazioni Provinciali.
C) Le Delegazioni Comunali.

PRESIDENZA NAZIONALE ONORARIA

Art. 20 - Il Presidente ed i Vice Presidenti Onorar! sono eletti dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale previa la loro accettazione formale alla candidatura. La durata delle cariche è di due anni. Sono rieleggibili.

Art. 21 - Il Presidente rappresenta l´Associazione alle cerimonie ufficiali, convegni, congressi, conferenze ecc...

Art. 22 - I Vice Presidenti coadiuvano il Presidente e lo sostituiscono nel caso che questi sia impedito di adempiere le proprie funzioni per impedimento temporaneo o permanente o per dimissioni.

Art. 23 - Il Comitato di Presidenza Nazionale Onorario è composto di alte personalità, politiche civili e militari nonché letterati, studiosi, ecc...

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 24 - Il Consiglio Direttivo Nazionale è il supremo organo dell´Associazione ed è così costituito:
A) Dalla Segreteria Generale.
B) Dai Delegati Regionali.
C) Dalle Persone nominate dal Segretario Generale.

Art. 25 - Alle adunanze del Consiglio assistono, con diritto di voto, le persone nominate all´Art. 24.

Art. 26 - Le riunioni del Consiglio Nazionale devono avvenire almeno una volta all´anno e quando la Segreteria Generale lo ritenga opportuno. È ammessa la delega per coloro che non possono intervenire.
Le riunioni sono valide in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, e le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti della metà più uno, in caso di parità prevale il voto del Segretario Generale.
I componenti il Consiglio Nazionale saranno dichiarati decaduti dalla carica qualora, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive.
Se nel corso del periodo di carica taluno dei componenti viene a cessare la propria attività, si provvede alla sua sostituzione ed il nuovo nominato rimane in carica per il periodo di tempo nel quale sarebbe rimasto il titolare sostituito.

SEGRETERIA GENERALE

Art. 27 - Il Segretario Generale rappresenta l´Associazione sia di fronte ai singoli associati sia di fronte a terzi.
A) Nomina i Delegati Regionali.
B) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo Nazionale.
C) Esegue le deliberazioni prese dal Consiglio Direttivo Nazionale.
D) Redige i verbali del Consiglio Direttivo.
E) Ha la firma sociale.

Art. 28 - Il Segretario Generale permane in carica sette anni e può essere riconfermato. Esso può nominare fra i Soci il Vice Segretario Generale la cui carica ha la durata di tutti gli altri Dirigenti (quattro anni) e può essere riconfermato. Questa nomina è di esclusiva pertinenza del Segretario Generale in carica.

Art. 29 - È prevista la nomina di un Segretario Generale Aggiunto che coadiuva e sostituisce il Segretario Generale nel caso che questi non possa adempiere alle proprie funzioni per impedimento temporaneo o permanente o per dimissioni. Viene nominato dal Segretario Generale e dura in carica sette anni.

Art. 30 - L´Associazione ha un servizio religioso cattolico che viene prestato da un Consulente Nazionale e da Consulenti Regionali e Provinciali. Detto servizio è regolato da norme particolari approvate dalla Competente Autorità Ecclesiastica. Il Consulente Nazionale fa parte, di diritto, del Consiglio Nazionale per quanto di sua competenza. I Consulenti devono essere Insigniti ed iscritti all´Associazione.

DELEGAZIONI

Art. 31 - In ogni Comune può essere costituita una Delegazione se ha raggiunto il numero minimo di 10 iscritti. Ove il numero degli iscritti sia inferiore ai 10 si costituisce il gruppo alle dipendenze della Delegazione più vicina. Ogni Delegazione assume la denominazione di ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALLERESCHE (A.N.I.O.C.) Delegazione di...

Art. 32 - In ogni Regione le Delegazioni Provinciali e Comunali dipendono dalla Delegazione Regionale che ha sede nel Capoluogo di Regione. Ogni Delegazione Regionale assume la denominazione di ASSOCIAZIONE NAZIONALE INSIGNITI ONORIFICENZE CAVALERESCHE (A.N.I.O.C.) Delegazione di...
Art. 33 - La Delegazione Regionale è retta da un Delegato Regionale facente parte di diritto del Consiglio Direttivo Nazionale. In casi particolari possono essere costituite Delegazioni Interregionali.

Art. 34 - I Delegati Regionali hanno funzioni, in sede nazionale, consultive e non di gestione amministrativa, mentre ne sono i responsabili nell´ambito della loro Regione.

Art. 35 - Ciascuna Delegazione Regionale, Provinciale e Comunale provvede alla nomina di propri quadri organizzativi che deve essere ratificata dal Segretario Generale. I quadri organizzativi dovranno essere contenuti in numero più limitato possibile e comunque non vi dovranno far parte elementi che rivestono già altro incarico nell´Associazione.

Art. 36 - Il Delegato Regionale provvede a designare i Delegati Provinciali e Comunali da scegliere fra gli iscritti e che devono assisterlo e coadiuvarlo nell´esplicazione del mandato. Le nomine devono essere ratificate dal Segretario Generale.

Art. 37 - Il Delegato Provinciale dovrà propagandare ed incrementare le adesioni all´Associazione nell´ambito della propria provincia; dovrà tutelare nell´ambito della provincia stessa che le Delegazioni Comunali, nell´espletare le proprie attività, osservino le disposizioni e le norme inserite tanto nello Statuto sociale quanto nel presente regolamento.

Art. 38 - I compiti delle Delegazioni Comunali oltre a quanto specificato negli articoli precedenti, sono precisati come segue:
A) Le Delegazioni Comunali dovranno curare la espansione dell´Associazione nell´ambito del proprio territorio, accogliere ed istruire le domande di ammissione da inviare direttamente alla Segreteria Generale, organizzare, sempre nello spirito e nelle finalità dell´Associazione, la partecipazione a Convegni organizzati sia dalla Segreteria Generale come da altre Delegazioni associate;
B) potranno organizzare gite, serate e conferenze a carattere culturale e ricreativo;
C) della propria attività dovranno metterne a conoscenza il Delegato Provinciale;
D) Le Delegazioni Provinciali e Comunali per lo svolgimento della loro attività tratterranno rispettivamente la percentuale sulle quote annuali fissata dalla Segreteria Generale.

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 39 - Tutte le cariche in seno all´Associazione sono puramente Onorifiche. Tuttavia per gli oneri economici che possono derivare dall´esplicamento della carica può venire attribuito una somma a titolo di rimborso spese, che non costituisce emolumento. Alle cariche periferiche è pure attribuibile una somma a titolo di rimborso spese, per gli stessi motivi, e non costituisce emolumento. Dette spettanze saranno stabilite dal Segretario Generale seconda ne ravvisi l´importanza.

Art. 40 - Gli organi periferici non possono pubblicare periodici o numeri unici senza il preventivo benestare della Segreteria Generale. Ogni dirigente periferico [regionale, provinciale e comunale] è responsabile secondo le proprie competenze nell´ambito della propria giurisdizione.

Art. 41 - Se un dirigente in carica, anche se nominato in conformità dell´Art. 42, non fosse in grado di funzionare, o commettesse atti contrari al regolamento dell´Associazione o ne turbasse l´attività stessa, il Segretario Generale ha facoltà di revocare i! mandato senza la preventiva riunione del Consigliò Nazionale.

Art. 42 - La Segreteria Generale può nominare cariche ispettive o facenti altre funzioni, sempre che ravvisi l´utilità, fissandone i compiti e la durata.

Art. 43 - I provvedimenti disciplinari da prendersi a carico dei singoli iscritti sono:
A) Il richiamo, per lieve mancanza di carattere disciplinare.
B) Il biasimo, per mancanze di una certa gravita che abbiano nuociuto al decoro dell´Associazione.
C) La sospensione, quando la mancanza sia tale da ritenere utile l´allontanamento del Socio da ogni attività associativa.
D) L´espulsione, quando per motivi gravissimi il Socio si sia reso indegno di appartenere all´Associazione.

Art. 44 - Organo ufficiale dell´Associazione è la rassegna: «ORIZZONTE DEI CAVALIERI D´ITALIA» la nomina del Direttore responsabile spetta al Segretario Generale.
Art. 45 - I Dirigenti gli organi periferici durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Non possono ricoprire incarichi in altre Associazioni che perseguono gli stessi scopi.

Art. 46 - Presso la Segreteria Generale viene costituita di volta in volta una corte di onore, per l´esame di ogni questione disciplinare o rapporto gerarchico. Essa sarà presieduta da un Presidente eletto nel suo seno e verrà designata da parte del Consiglio Nazionale su proposta del Segretario Generale.

(Il presente regolamento è stato approvato in data 27 luglio 1975 dal Consiglio Direttivo Nazionale dell´Associazione ed entra in vigore con la sua pubblicazione).

LA SEGRETERIA GENERALE